La Toelettatura è l’insieme di tutte quelle operazioni rivolte a mantenere pulito e ordinato il mantello di un animale da compagnia. Ovviamente per animale da compagnia si intende l’animale tenuto dall’uomo per compagnia o affetto, senza scopi produttivi o alimentari e sono compresi gli animali che svolgono attività utili per i disabili e animali da pet-therapy, quelli impiegati in riabilitazione e pubblicità o le specie in via di estinzione. Ne restano esclusi gli animali impiegati dalle forze dell’ordine. Possiamo parlare di “tolettatura da esposizione”, quando un cane di razza da concorso cinofilo viene toelettato allo scopo di mettere in risalto le caratteristiche della razza di appartenenza.
Per aprire una toelettatura è necessario il permesso del comune, che viene rilasciato dopo il parere positivo dell’Ufficio Veterinario dell’Asur.
Inquadramento Figura del Toelettatore
- Servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia;
- Attività dei canili;
- Attività dei dog-sitter;
- Servizi degli accalappiacani
Cosa richiede il comune?
Presentazione della Scia
Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per toelettatura animali al SUAP come previsto dall’articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Requisiti per l’esercizio dell’attività:
Requisiti soggettivi:
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Requisiti oggettivi:
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Planimetria dei locali destinati ad attività produttive
La planimetria allegata deve essere in scala non inferiore a 1:100 e deve indicare per ogni locale la destinazione d’uso, la superficie, l’altezza, i principali macchinari/attrezzature e le operazioni che vi si svolgono.
- Certificazione dell’impianto idrico;
- Certificazione dell’impianto elettrico.
Cosa richiede l’ASUR
Pur con notevoli differenze tra zona e zona, i criteri di valutazione non sono omogenei, le varie ASL sparse sul territorio nazionale ed i Comuni in esse compresi richiedono che gli impianti di toelettatura cani ed i locali in cui si svolge o si svolgerà la professione possiedano i seguenti requisiti:
- Pareti lavabili ed igienizzabili (vernice lavabile o piastrelle);
- Piletta di scolo per le acque scure posta in prossimità delle vasche;
- Piccola sala d’attesa divisa dalla stanza di toelettatura;
- Superficie aereo-illuminante (porte e finestre apribili verso l’esterno) pari ad 1/10 della superficie calpestabile destinata alla toelettatura;
- Prese elettriche ed interruttori a tenuta stagna. Eventuali pompe di sollevamento vasche e tavoli come pure le elettrovalvole dei self service dovranno lavorare a bassa tensione (12 o 24 Volts);
- Pozzetto di decantazione al servizio di ogni vasca per dividere le acque scure dal pelo morto che non raggiungerà così il condotto fognario;
Quelle sopra sono le richieste base di tutte le ASUR poi a seconda delle regioni/provincie possono rddrtr richiesti anche altri requisiti come:
- Impianto d’aspirazione almeno per i fumi e gli odori e spesso anche per il pelo volatile supportato da idonea canna fumaria o impianto a circuito chiuso con filtri assorbenti nel caso in cui le superfici aereo-illuminanti siano sottodimensionate;
- Deumidificatore;
- Certificati di biodegradabilità per i prodotti di consumo (shampoo, balsamo, ecc.);
- Apparecchiature elettriche marchiate Ce;
- Relazione d’impatto acustico
- Contratto con una ditta di smaltimento rifiuti per smaltire il pelo tagliato.
Tempi di istruttoria di una SCIA
Una volta presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) si può aprire la propria toelettatura, se mancano i requisiti o i presupposti necessari all’esercizio dell’attività, l’Amministrazione competente può emettere, entro 60giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l’interessato può conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a 30 giorni, fissato dall’Amministrazione (articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241).
Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, l’Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell’attività anche dopo che siano trascorsi i sessanta giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.